Legge regionale 25 maggio 1992, n. 13
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.(1)
Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 giugno 1992
INDICE
Art. 1. - (Oggetto della legge).
Art. 2. - (Definizione e caratteristiche).
Art. 3.(Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).
Art. 4. - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 5. - (Definizione e caratteristiche).
Art. 6.(Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).
Art. 7. - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività).
Art. 8. - (Definizione e caratteristiche).
Art. 9.(Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).
Art. 10. - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 11. - (Definizione e caratteristiche).
Art. 12.(Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie).
Art. 13. - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 13 bis. - (Attività ricettiva a conduzione familiare).
Art. 14. - (Definizione e caratteristiche).
Art. 15.(Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie).
Art. 16. - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 17. - (Norma di rinvio).
Art. 18.(Mini-aree di sosta).
Art. 19. - (Accertamento dei requisiti).
Art. 20. - (Validità e rinnovo dell'autorizzazione).
Art. 21. - (Diffida, sospensione, revoca e cessazione).
Art. 22. - (Comunicazione dei provvedimenti).
Art. 23. - (Denuncia e pubblicità dei prezzi).
Art. 24. - (Vigilanza e controllo).
Art. 25. - (Classificazione e comparazione ai fini tributari).
Art. 26. - (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi).
Art. 27. - (Osservanza di norme statali e regionali).
Art. 28. - (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 29. - (Divieto).
Art. 30. - (Sanzioni).
Allegato A (articolo 25) -
Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla l. 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone).
Note del Redattore:
Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella presente legge, vedi l' art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009 , il n. 3 del 13 marzo 2009 , il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .