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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1991

INDICE

Art. 2. - (Contributi in favore dei Gruppi consiliari)
Art. 3. - (Decorrenze dei contributi)
Art. 4. - (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell'Assemblea e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza).
Art. 4 bis. - (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi)
Art. 4 ter. - (Rendicontazione dei Gruppi)
Art. 4 quater. - (Collegio interno dei Revisori dei Conti)
Art. 4 quinquies. - (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato)
Art. 5. - (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale).
Art. 5 bis. - (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti)
Art. 7. - (Determinazione del finanziamento per le spese di personale)
Articolo 7 bis - (Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari)
Art. 8 bis. - (Norma transitoria)
Allegato A (Articoli 2 e 4 ter l.r. 38/1990) - – Consiglio regionale

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 , come modificato dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e così ulteriormente modificato dall' art. 8 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1992, n. 12 e dall' art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9 , modificato dall' art. 1 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 6 , dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23 , dagli artt. 1 e 2 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35 , dall' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 , dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 , dall' art. 11 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , sostituito dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 2. (Contributi ai Gruppi consiliari) 1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da: a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo; b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell'Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.".

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La presente lettera entra in vigore con la decorrenza prevista dall'art. 12 della L.R. 48/2012 e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 10 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4 , dall' art. 5 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23 , dall' art. 3 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35 , dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 , già sostituito dall' art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 3. 1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza. 1 bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l'intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell'Ufficio di Presidenza. 2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione. 2 bis. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo, o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti entro il mese successivo, stabilisce l'importo relativo all'anno o frazione d'anno spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento.".

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Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9 , modificato dall' art. 2 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4 , dall' art. 4 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35 , dall' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 32 , dall' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 , dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 , dall' art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 , dall' art. 3 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 , sostituito dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4. (Attrezzature e servizi) 1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore. 2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell'attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all'articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono complessivamente destinati a: a) le spese per l'acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per il personale e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo; f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza. 4. La Commissione consiliare di cui all'articolo 4 bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L'allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell'Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.".

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Il presente comma entra in vigore con la decorrenza prevista dall'art. 12 della L.R. 48/2012 e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 10 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore." Il comma è stato così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 . Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Articolo aggiunto dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9 , modificato dall' art. 3 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4 , dall' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 , come modificato dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 , dall' art. 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 , dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così sostituito dall' art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4 bis. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'articolo 4 e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente. 1 bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all'articolo 4, comma 3, sottoscritto dal componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza. 2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1 bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l'allegato di cui al comma 1 bis; dell'approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto. 3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall' Sito esternoarticolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 . 4. E' costituita una Commissione consiliare eletta all'inizio di ogni legislatura. La Commissione è composta: - dal Presidente del Consiglio, o da membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede; - da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due. 5. La Commissione attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale. 6. L'omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare.".

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Articolo inserito dall' art. 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, come previsto dall'art. 12, comma 1, della stessa L.R. 48/2012 e così collazionato in data 2 gennaio 2013.

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Articolo inserito dall' art. 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, come previsto dall'art. 12, comma 1, della stessa L.R. 48/2012 e così collazionato in data 2 gennaio 2013. L'articolo è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Articolo inserito dall' art. 6 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , a decorrere dalla X legislatura, come previsto dall'art. 12, comma 2, della stessa L.R. 48/2012 e così collazionato in data 2 gennaio 2013.

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 9 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Nota soppressa. Vedi nota 36.

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Articolo già modificato dall' art. 6 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9 , dall' art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23 , sostituito dall' art. 9 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35 , con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 10 della stessa L.R. 35/2001 e così ulteriormente modificato dall' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 , come modificato dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Reca disposizioni transitorie.

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Reca disposizioni finanziarie.

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Allegato aggiunto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 e così collazionato in data 15 gennaio 2013.

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .