Lettera inserita dall' [art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38] .
Articolo abrogato dall' [art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38] .
Comma aggiunto dall' [art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38] .
Lettera così sostituita dall' [art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38] .
Comma così sostituito dall' [art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38] .
Comma già modificato dall' [art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22] e così sostituito dall'[art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall' [art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22] .
Comma inserito dall' [art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22] .
Comma inserito dall' [art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22] .
Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' [articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88] (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).".
Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".
Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".
Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] .
Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".
Alinea così modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "7. In particolare, il Collegio:".
Comma così modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.".
Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della [L.R. 27 giugno 2012, n. 22] . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della [legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1] (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".
Articolo inserito dall' [art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50] .
Articolo così sostituito dall' [art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50] .
Articolo abrogato dall' [art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39], salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41.
Comma inserito dall' [art. 15 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16] , che ha inserito il comma 4 bis all'[art. 9 della L.R. 39/2008], con cui è stato inserito il comma 4 bis all'[art. 34 della L.R. 20/2006], ulteriormente modificato dall'[art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40] e così nuovamente modificato dall'[art. 4 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17].
Comma così modificato dall' [art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39] .
Comma inserito dall' [art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39] .
Sostituisce il [comma 5 dell'art. 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18] .
Nota soppressa (v. nota 40).
Articolo così sostituito dall'[art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40] .
Comma così modificato dall'[art. 24 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1].
Lettera così modificata dall'[art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6].
Lettera così modificata dall'[art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera così modificata dall'[art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera così sostituita dall'[art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così sostituito dall'[art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Rubrica così modificata dall'[art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 18 della l.r. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera così sostituita dall'[art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera abrogata dall'[art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Articolo così sostituito dall'[art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 21 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma abrogato dall'[art. 21 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera così sostituita dall'[art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Articolo abrogato dall'[art. 25 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così sostitituito dall'[art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Rubrica così modificata dall'[art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Rubrica così modificata dall'[art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera così modificata dall'[art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Comma così modificato dall'[art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28].
Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'[art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12].
Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'[art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12].
Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'[art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12].
Comma inserito dall'[art. 4 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4].
Comma inserito dall'[art. 4 della L.R. 19 giugno 2019, n. 4].
Comma aggiunto dall'[art. 4 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17].