Il presente Regolamento, assunto ai sensi dell’articolo 91, comma 1 lettera g) della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), disciplina il procedimento di rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2006/123/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.
Il Regolamento stabilisce, in particolare, le modalità procedurali applicabili ai casi di occupazione di aree di pertinenza idraulica ai fini dello svolgimento delle attività economiche, di cui all’articolo 4 comma 1 della Dir. 2006/123/CE, quali le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le libere professioni, nonché quelli di occupazione per esclusivo uso sociale e ricreativo, ovvero per attività svolte senza scopo di lucro e senza corrispettivo economico, tra cui le attività sportive amatoriali, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, la finalità conservativa del bene pubblico, nonché la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino.