Nella rubrica dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
Nella rubrica dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
L’articolo 13 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
L’articolo 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Dopo l’articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“
Gli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
L’articolo 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 4 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
I commi 4, 5 e 7 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Il comma 11 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
I commi 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies e 11 nonies dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Dopo il comma 15 bis dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“
A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia”):
l’articolo 2;
gli articoli 4 e 5;
i commi 1 e 3 dell’articolo 6;
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, limitatamente alle parole: “
l’articolo 21;
gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2016-2018:
esercizio 2016
stato di previsione dell’entrata
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”;
esercizio 2017
stato di previsione dell’entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”;
esercizio 2018
stato di previsione dell’entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Citta...