Il comma 1 bis dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:
a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;
b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;
c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:
1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;
2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.
d) l’individuazione di cui alla lettera c) è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.”.