6 quinquies.La collocazione all’interno della dotazione organica della dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative generali facenti capo alla dirigenza generale comporta l’avvio di un processo di riordino e revisione organizzativa degli accresciuti servizi e funzioni posti a carico della struttura amministrativa servente l’Assemblea Legislativa, in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale processo di riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può comportare una spesa programmata ed impegnata, per i dirigenti e i dirigenti generali, pur tenuto conto di quanto previsto dall’[articolo 1, comma 18, del d.l. 138/2011] convertito dalla [l. 148/2011], superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012. Fatta salva l'immediata applicazione di quanto previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 bis, e tenuto conto che le strutture complesse assumono direttamente la responsabilità relativa al presidio di servizi, funzioni, attività, competenze e responsabilità di interesse generale per il Consiglio regionale non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento, il valore delle posizioni non complesse è ridefinito, sulla base dell’articolazione in Settore, Servizio o Ufficio, in relazione alla complessità organizzativa, alla rilevanza strategica ed al grado di responsabilità di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali connesse alle funzioni espletate, fermo restando che alle figure di cui all’articolo 23 bis, comma 2, lettera c), corrisponde la posizione di Ufficio.”.