La presente legge disciplina, in conformità all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 , di seguito denominato "Regolamento" e alla normativa nazionale, le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitività, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere:
all'incremento di redditività e competitività delle imprese del settore;
ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura;
alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori;
alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
alla salvaguardia della biodiversità;
a promuovere l'integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta;
a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.
Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a:
prodotti agricoli vivi o non trasformati;
prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
mangimi;
materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
lieviti utilizzati come alimenti o mangimi.
Ai fini della presente legge e dell'applicazione del Regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.