Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all’articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Sono escluse, ai sensi dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dall’ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l’impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all’emanazione di disposizioni nazionali in materia.
Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.