(Omissis)
(Omissis)
Modifica la rubrica dell' art. 7 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 35 .
Sostituisce il comma 1 dell' art. 7 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 35 .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Nota soppressa (vedi nota 57) .
Sostituisce il comma 2 dell' art. 25 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25 .
Modifica il comma 1 dell' art. 26 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25 .
Modifica il comma 2 dell' art. 36 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25 .
Inserisce il comma 2 bis nell' art. 2 della L.R. 28 agosto 1986, n. 21 .
Inserisce l' art. 7 bis nella L.R. 28 agosto 1986, n. 21 .
Aggiunge il comma 2 bis all' art. 35 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 .
Inserisce il comma 2 bis nell' art. 111 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .
Modifica il comma 3 dell' art. 111 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .
Modifica il comma 3 dell' art. 113 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .
Modifica il comma 3 dell' art. 10 della L.R. 21 giugno 1996, n. 27 .
Sostituisce il comma 2 dell' art. 22 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .
Modifica il comma 3 dell' art. 24 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .
Modifica il comma 3 dell' art. 26 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .
Modifica il comma 3 dell' art. 35 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .
Modifica il comma 1 dell' art. 16 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6 .
Modifica il comma 1 dell' art. 17 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6 .
Modifica il comma 1 dell' art. 4 della L.R. 26 aprile 2007, n. 18 .
Modifica il comma 2 dell' art. 4 della L.R. 11 maggio 2006, n. 11 .
Modifica la lettera c) del comma 3 dell' art. 6 della L.R. 11 maggio 2006, n. 11 .
Modifica il comma 2 dell' art. 12 della L.R. 11 maggio 2006, n. 11 .
Inserisce la lettera i ter) nel comma 3 dell' art. 3 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42 .
Modifica il numero 3, lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42 .
Aggiunge il comma 7 bis all' art. 5 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17 .
Sostituiva la rubrica dell' art. 11 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5 .
Sostituiva i commi 2 e 3 con i commi 2, 3 e 4 nell' art. 11 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5 .
Sostituisce l' art. 7 della L.R. 24 luglio 2006, n. 19 .
Articolo abrogato dall' art. 16 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 1 .
Aggiunge il comma 6 bis all' art. 4 della L.R. 26 maggio 2006, n. 13 .
Modifica il comma 1 dell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
Modifica il comma 1 dell' art. 32 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .
Inserisce l' art. 47 bis nella L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .
Sostituisce il comma 1 dell' art. 13 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 .
Sostituisce il comma 3 dell' art. 14 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 .
Sostituisce l' art. 16 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 .
Sostituisce il comma 6 dell' art. 63 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 .
Modifica la lettera a) del comma 3 dell' art. 68 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 .
Sostituisce l' art. 71 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 .
Modifica l' art. 5 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4 .
Inserisce l' art. 24 bis nella L.R. 12 giugno 1989, n. 15 .
Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 25 marzo 2013, n. 8.
Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 25 marzo 2013, n. 8.
Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33 .
Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33 .
Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 .
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2007 è soppressa.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
La validità dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo 12, è prorogata al 31 dicembre 2008, per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 30 giugno 2009, per gli accreditamenti concessi nell'anno 2005.
La Regione concede contributi per la spesa relativa a:
la modifica degli strumenti di guida dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacità motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C;
l'adattamento dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilità di bilancio.
L'istruttoria è effettuata dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis)
(Omissis)
L'articolo 8 della l.r. 21/1986, è abrogato.
(Omissis)
I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale).
La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 15/2006 le parole: "; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio" sono soppresse.
La Giunta regionale definisce nuove modalità operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 , "Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici").
In attesa del provvedimento di cui al comma 1, i procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviati ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettera f) e 19 della l.r. 10/2004 sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il regolamento regionale 2/2003 è abrogato.
(Omissis)
(Omissis)
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/2006, le parole: "per motivi di studio" sono soppresse.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
All'articolo 7, comma 1, lettera g ter) della l.r. 38/1990, le parole "di fascia A per la categoria D3" sono soppresse.
(Omissis)
Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 10/2008, le parole: "fino a euro 715.000,00" sono soppresse.
Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 10/2008, le parole: "almeno" ed "ordinaria" sono soppresse.
(Omissis)
All'articolo 29, comma 6 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) per "zona dove è vietata la caccia" si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
L'articolo 29, comma 6 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 200 metri da rispettare tra un nuovo appostamento fisso ed un altro appostamento fisso preesistente è calcolata fra i rispettivi impianti principali.
L'articolo 29, comma 8 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 100 metri è calcolata dall'impianto principale dell'appostamento fisso.
All'articolo 6 bis, comma 1 della l.r. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole "in forma congiunta" sono eliminate.
(Omissis)
(Omissis)
Nell'ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e nominato con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2004 n. 448, sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto.
La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto la figura del consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto di cui al comma 1.
L'onere derivante dall'attività del Comitato di cui al comma 1, trova copertura nell'UPB 18.101 "risorse umane" del bilancio regionale.
(Omissis).
(Omissis).
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