Gli articoli 19 e 25 della l.r. 29/2017, sono abrogati.
Gli articoli 19 e 25 della l.r. 29/2017, sono abrogati.
Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 29/2017, sono inseriti i seguenti:
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La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
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La Regione, anche in attuazione dell’Accordo di valorizzazione ai sensi dell’articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Casa dei Cantautori" con sede a Genova.
La Fondazione "Casa dei Cantautori", in forza dell’Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale e formativo, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.
La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:
persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;
consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
Lo schema di Statuto che regolamenta la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00) della Missione 50 “Debito pubblico” Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti di Amaie Energia e Servizi S.r.l. per il complessivo importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) (IVA compresa) a fronte della fornitura di prodotti floreali resa in favore della Regione per le celebrazioni per la consegna dei Premi Nobel 2017.
Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede con imputazione al bilancio 2018-2020, esercizio 2018, capitolo di spesa 300 “Spese per attività di rappresentanza, eventi ed iniziative di divulgazione dell’attività regionale”, Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 1 “Organi Istituzionali”.
Le risorse annuali del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, allocate in entrata al Titolo III “Entrate extra tributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” e stanziate nella spesa alla Missione 10 “Trasporti, Viabilità e Mobilità” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, sono assegnate, in deroga alle disposizioni della l.r. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai comuni per la realizzazione di parcheggi e interventi infrastrutturali idonei a migliorare la sicurezza stradale, previa definizione da parte della Giunta regionale di criteri, requisiti, modalità e priorità per la concessione di tali contributi.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Citta...