La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.
Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà.
La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.
Alla realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 6.
La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle attività previste dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 29/1994, e successive modificazioni, se non per quanto previsto al successivo articolo 23.