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Documento vigente: Testo Originale

Statuto 18 maggio 2015, n. 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 20 maggio 2015

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 10 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare o del referendum, nonché l’accertamento della chiarezza e dell’univocità del quesito referendario, sono rimessi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici.
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
alla Consulta di cui al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ufficio di Presidenza
”.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
due Vice Presidenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
un Vice Presidente
” e le parole: “
due Segretari
” sono sostituite dalle seguenti: “
un Segretario
”.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con un’unica votazione a scrutinio segreto; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell’altro.
3. Il Segretario è eletto con un’unica votazione a scrutinio segreto. La cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione.
”.
Art. 3.
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
in numero non superiore a sei
” sono sostituite dalle seguenti: “
in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all’unità superiore
”.
Art. 4.
1. L’articolo 68 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
Art. 5.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
3 bis. La legge regionale può attribuire al Difensore civico altre funzioni di garanzia.
”.
Art. 6.
1. Gli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 7.
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla X legislatura.