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Documento vigente: Testo Originale

Statuto 18 maggio 2015, n. 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 20 maggio 2015

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 10 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare o del referendum, nonché l’accertamento della chiarezza e dell’univocità del quesito referendario, sono rimessi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici.
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
alla Consulta di cui al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ufficio di Presidenza
”.