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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 67.
(Modalità di espressione del parere)
1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.
2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti (57)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

.
3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e).

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.