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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 6.
(Partecipazione dei cittadini)
1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.
2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l'indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.
3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.