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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 46.
(Procedimento ordinario)
1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.
2. L'esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni all'Assemblea Legislativa, ai sensi del Regolamento Interno (45)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Assemblea Legislativa articolo per articolo e quindi nel suo complesso (46)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per l'esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dall'Assemblea Legislativa anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori (47)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.