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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 43.
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto dell'Assemblea Legislativa contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo Presidente (39)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. L'Assemblea Legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione (40)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea Legislativa (41)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. L'Assemblea Legislativa può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore (42)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.