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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 28.
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.
3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.