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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 2.
(Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale)
1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.
2. La Regione:
a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo;
b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;
c) riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;
d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;
e) opera per superare le disuguaglianze sociali;
f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;
g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;
h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza;
i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;
j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;
k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;
l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell'intero arco della vita.
3. La Regione persegue l'integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.