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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 14.
(Sistema di elezione)
1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.
3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.