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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 1.
(Costituzione della Regione)
1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.
2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali.
3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo.
4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.
5. La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.