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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Costituzione della Regione)
1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.
2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali.
3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo.
4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.
5. La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale.
Art. 2.
(Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale)
1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.
2. La Regione:
a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo;
b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;
c) riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;
d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;
e) opera per superare le disuguaglianze sociali;
f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;
g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;
h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza;
i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;
j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;
k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;
l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell'intero arco della vita.
3. La Regione persegue l'integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.
Art. 3.
(Collaborazione istituzionale)
1. La Regione, nelle forme consentite dall'ordinamento della Repubblica, promuove iniziative di collaborazione e di raccordo con altre Regioni.
2. La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.
Art. 4.
(Rapporti con l'Unione europea)
1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.
Art. 5.
(Rapporti internazionali)
1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione all'Assemblea Legislativa, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali (1)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. L'Assemblea Legislativa autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione (2)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
Art. 6.
(Partecipazione dei cittadini)
1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.
2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l'indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.
3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.
Art. 7.
(Iniziativa popolare)
1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:
a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;
b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;
c) da parte di una Provincia;
d) da parte della Città metropolitana.
2. L'Assemblea Legislativa deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione (3)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
Art. 8.
(Referendum abrogativo)
1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo a carattere generale.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.
4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari.
5. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza dell'Assemblea Legislativa e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'Assemblea stessa (4)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 9.
(Referendum consultivo)
1. L'Assemblea Legislativa, per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum consultivo previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa (5)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1.
3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Art. 10.
(Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)
1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei Consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie (6)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.
3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum, nonché l'accertamento della chiarezza e dell'univocità del quesito referendario, sono rimessi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici. (71)

Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 .

4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario all'Ufficio di Presidenza.(72)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1.

5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
TITOLO II
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 11.
(Pubblicità degli atti e informazione)
1. La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza.
2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un sistema integrato di servizi e informazioni utili.
Art. 12.
(Petizioni e istanze)
1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.
3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente dell'Assemblea Legislativa (7)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.
CAPO III
ORGANI DELLA REGIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13.
(Organi regionali)
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, il Presidente della Giunta e la Giunta (8)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri.
Art. 14.
(Sistema di elezione)
1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.
3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.
TITOLO II
SEZIONE I
NATURA E ORGANIZZAZIONE
Art. 15.
(Composizione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) (10)

Rubrica così modificata dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria rappresenta la Comunità regionale (11)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 16.
1. L'Assemblea Legislativa esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali (13)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. L'Assemblea Legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale (14)

Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. L'Assemblea Legislativa, in particolare:
a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;
b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;
c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;
d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;
e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità ;
f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;
g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi (15)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 17.
(Giunta delle elezioni)
1. L'Assemblea Legislativa provvede, a norma del Regolamento Interno, alla convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione (16)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
Art. 18.
(Regolamento Interno)
1. L'Assemblea Legislativa disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna (17)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 19.
(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Assemblea Legislativa elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, che costituiscono collegialmente l'Ufficio di Presidenza (18)

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 .

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2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con un'unica votazione a scrutinio segreto; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell'altro (19)

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così sostituito dall'art. 2 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n.1 .

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3. Il Segretario è eletto con un'unica votazione a scrutinio segreto. La cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione.(73)

Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 .

4. L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell'Ufficio un mese prima della sua scadenza.
5. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.
Art. 20.
1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa rappresenta l'Assemblea, la convoca e la preside, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze (21)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Il Presidente, inoltre:
a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, di cui all'articolo 16, comma 2 (22)

Lettera così sostituita dall'art. 3 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

;
b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento Interno.
Art. 21.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell'attività dell'Assemblea Legislativa e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. Esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari (23)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 22.
1. L'Assemblea Legislativa è riunita in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.
2. L'Assemblea Legislativa è inoltre convocata sulla base di un ordine del giorno dal suo Presidente: sentito l'Ufficio di Presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa l'Assemblea è convocata, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. L'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. I lavori dell'Assemblea sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento Interno.
Art. 23.
1. L'Assemblea Legislativa delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
Art. 24.
(Modalità del voto)
1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi previsti dal Regolamento Interno.
Art. 25.
1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea Legislativa sono prorogati i poteri della precedente.
Art. 26.
(Commissioni consiliari)
1. Nell'ambito dell'Assemblea Legislativa sono istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza dell'Assemblea. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti (27)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del Presidente dell'Assemblea Legislativa, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere proponente (28)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell'oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti all'Assemblea con apposita relazione (29)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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5. Le Commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.
6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
Art. 27.
(Funzionamento delle Commissioni)
1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non fanno parte delle Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute (30)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché siano rappresentati i voti della metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori (31)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 28.
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.
3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.
Art. 29.
(Funzioni della Conferenza dei Capigruppo)
1. La Conferenza dei Capigruppo svolge la funzione di raccordo tra i singoli Consiglieri e l'Ufficio di Presidenza per quanto attiene alle prerogative dei Consiglieri stessi e al funzionamento dell'Assemblea Legislativa (32)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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SEZIONE II
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 30.
(Rappresentanza)
1. Il Consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 31.
(Insindacabilità)
1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 32.
(Indennità)
1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai Consiglieri regionali.
Art. 33.
(Interrogazione, interpellanza e mozione)
1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni Consigliere regionale secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Art. 34.
(Interrogazione con risposta immediata)
1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Art. 35.
(Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali)
1. Per l'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Art. 36.
(Ruolo dell'opposizione)
1. Il ruolo dell'opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è garantito dal Regolamento Interno che ne disciplina le prerogative.
TITOLO III
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 37.
(Funzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;
d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
e) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;
f) convoca e presiede la Giunta;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;
j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.
Art. 38.
(Giuramento)
1. Il Presidente della Giunta assume le funzioni all'atto della proclamazione e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto nella prima seduta dell'Assemblea Legislativa (33)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 39.
(Programma di governo)
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta all'Assemblea Legislativa il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso (34)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 40.
(Attuazione del programma di governo)
1. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dall'Assemblea Legislativa con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno (35)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 41.
(Vice Presidente e Assessori)
1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all'unità superiore, dandone comunicazione in Assemblea Legislativa contestualmente alla presentazione del programma di governo (36)

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007, ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1. Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.
3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale (37)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione in Assemblea Legislativa (38)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.
TITOLO IV
LA GIUNTA REGIONALE
Art. 42.
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale realizza gli obiettivi fissati nel programma di governo e dà attuazione alla normativa regionale.
2. La Giunta disciplina le modalità del proprio funzionamento, l'organizzazione e la composizione dei propri uffici, l'articolazione delle proprie strutture e lo stato del relativo personale.
3. La Giunta esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dallo Statuto e dalla legge.
Art. 43.
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto dell'Assemblea Legislativa contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo Presidente (39)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. L'Assemblea Legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione (40)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea Legislativa (41)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. L'Assemblea Legislativa può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore (42)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 44.
(Questione di fiducia)
1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali.
2. L'approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea Legislativa (43)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1.
CAPO IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
TITOLO I
LA LEGGE REGIONALE
Art. 45.
(Potere di iniziativa)
1. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 7.
2. L'iniziativa legislativa si esercita mediante presentazione al Presidente dell'Assemblea Legislativa di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa (44)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. E' riservata alla Giunta regionale l'iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati.
4. Spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta l'iniziativa per i regolamenti e per gli atti amministrativi di competenza consiliare.
Art. 46.
(Procedimento ordinario)
1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.
2. L'esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni all'Assemblea Legislativa, ai sensi del Regolamento Interno (45)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Assemblea Legislativa articolo per articolo e quindi nel suo complesso (46)

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4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per l'esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dall'Assemblea Legislativa anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori (47)

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Art. 47.
(Procedimento redigente)
1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, all'Assemblea Legislativa è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti dell'Assemblea Legilativa richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario (48)

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2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.
Art. 48.
(Copertura finanziaria)
1. Ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 49.
(Promulgazione e pubblicazione)
1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, istituito presso l'Assemblea Legislativa, subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (49)

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3. L'entrata in vigore può avvenire anche prima della scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge sia dichiarata urgente dall'Assemblea Legislativa a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La legge regionale può stabilire che i propri effetti decorrano da una data diversa da quella dell'entrata in vigore (50)

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TITOLO II
I REGOLAMENTI REGIONALI
Art. 50.
(Potestà regolamentare)
1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.
2. I regolamenti delegati dallo Stato nonché quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono approvati dall'Assemblea Legislativa (51)

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3. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei tempi e nei modi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali.
CAPO V
L'AZIONE REGIONALE
Art. 51.
(Attività amministrativa)
1. L'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio dell'attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all'articolo 63.
2. La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Regione determina l'articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.
Art. 52.
(Copertura delle spese per lo svolgimento di funzioni conferite)
1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni da essa conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l'esercizio delle attività amministrative delegate.
Art. 53.
(Controllo interno)
1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.
Art. 54.
(Enti, aziende, società)
1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.
2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali.
3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonché dei rappresentanti della Regione in società.
CAPO VI
LA FINANZA REGIONALE
Art. 55.
(Autonomia finanziaria)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e secondo i principi del federalismo fiscale.
3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti fondamentali e le modalità di accertamento e riscossione.
Art. 56.
(Demanio e patrimonio)
1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.
Art. 57.
(Programmazione economica e finanziaria)
1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.
Art. 58.
(Bilancio e altri documenti contabili)
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L'approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla Giunta.
Art. 59.
(Sessione di bilancio)
1. L'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio. Nell'ambito della medesima sessione l'Assemblea Legislativa esamina gli atti ad esso collegati di cui agli articoli 57 e 58 (52)

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2. Il Regolamento Interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori dell'Assemblea Legislativa sia finalizzata alla conclusione dell'esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale (53)

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Art. 60.
(Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o vigilati)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione sono trasmessi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea Legislativa (54)

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Art. 61.
(Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria)
1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all'Sito esternoarticolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.
CAPO VII
LE AUTONOMIE LOCALI
Art. 62.
(Rapporti tra Regione ed enti locali)
1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali; garantisce la partecipazione degli enti all'attività legislativa e di programmazione; organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.
Art. 63.
(Potere sostitutivo)
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla normativa regionale.
2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.
Art. 64.
(Forme di cooperazione)
1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni.
Art. 65.
(Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto l'Assemblea Legislativa e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea Legislativa su convocazione del Presidente dell'Assemblea Legislativa (56)

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4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 66.
(Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:
a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;
b) alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;
c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali;
d) agli atti di programmazione generale;
e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.
Art. 67.
(Modalità di espressione del parere)
1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.
2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti (57)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e).
Art. 68.
(Omissis)
CAPO VIII
DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE
Art. 69.
(Principio di separazione e dirigenza)
1. L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.
2. Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti conseguenti.
3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.
Art. 70.
(Organizzazione degli uffici)
1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione dell'Assemblea Legislativa e della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione (58)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente all'Assemblea Legislativa ed alla Giunta regionali (59)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.
4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.
CAPO IX
GLI STRUMENTI DI GARANZIA
Art. 71.
(Autorità indipendenti di garanzia)
1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente Statuto sono disciplinate dalla legge regionale.
2. La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.
3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Legislativa (60)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 72.
(Difensore civico)
1. E' istituito presso l'Assemblea Legislativa il Difensore civico per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti (61)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Il Difensore civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore civico sono disciplinate dalla legge regionale.
3 bis. La legge regionale può attribuire al Difensore civico altre funzioni di garanzia. (75)

Comma aggiunto dall'art. 5 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 .

Art. 73.
(Comitato regionale per le Comunicazioni)
1. E' istituito presso l'Assemblea Legislativa il Comitato regionale per le Comunicazioni, autorità indipendente di garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione secondo le disposizioni della legge regionale (62)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Art. 74.
(Omissis)
Art. 75.
(Omissis)
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 76.
(Modificazioni statutarie)
1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Legislativa (66)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dall'Assemblea Legislativa con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi (67)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. La deliberazione adottata dall'Assemblea Legislativa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale (68)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea Legislativa possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (69)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.
Art. 77.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni contenute nello Statuto regionale entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di approvazione nel Bollettino Ufficiale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto:
a) cessa di avere efficacia lo Statuto della Regione Liguria approvato con Sito esternolegge 22 maggio 1971 n. 341 ;
b) sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.