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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 76.
(Modificazioni statutarie)
1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Legislativa (66)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dall'Assemblea Legislativa con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi (67)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. La deliberazione adottata dall'Assemblea Legislativa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale (68)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea Legislativa possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (69)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.