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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 71.
(Autorità indipendenti di garanzia)
1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente Statuto sono disciplinate dalla legge regionale.
2. La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.
3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Legislativa (60)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.