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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 70.
(Organizzazione degli uffici)
1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione dell'Assemblea Legislativa e della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione (58)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente all'Assemblea Legislativa ed alla Giunta regionali (59)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

.
3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.
4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.