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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 69.
(Principio di separazione e dirigenza)
1. L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.
2. Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti conseguenti.
3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.