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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 66.
(Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:
a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;
b) alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;
c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali;
d) agli atti di programmazione generale;
e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.