Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 51.
(Attività amministrativa)
1. L'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio dell'attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all'articolo 63.
2. La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Regione determina l'articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.