Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 4.
(Rapporti con l'Unione europea)
1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.