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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 37.
(Funzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;
d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
e) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;
f) convoca e presiede la Giunta;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;
j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.