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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 27.
(Funzionamento delle Commissioni)
1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non fanno parte delle Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute (30)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché siano rappresentati i voti della metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori (31)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.