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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 17.
(Giunta delle elezioni)
1. L'Assemblea Legislativa provvede, a norma del Regolamento Interno, alla convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione (16)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

.
2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.