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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 16.
1. L'Assemblea Legislativa esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali (13)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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2. L'Assemblea Legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale (14)

Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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3. L'Assemblea Legislativa, in particolare:
a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;
b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;
c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;
d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;
e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità ;
f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;
g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi (15)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

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Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.