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Documento vigente: Testo Coordinato

Statuto 3 maggio 2005

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 4 del 4 maggio 2005

Art. 10.
(Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)
1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei Consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie (6)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

.
2. I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.
3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum, nonché l'accertamento della chiarezza e dell'univocità del quesito referendario, sono rimessi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici. (71)

Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 .

4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario all'Ufficio di Presidenza.(72)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1.

5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 si applicano a partire dalla X legislatura.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Nota soppressa. Vedi nota 76.

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Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 ; Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla X legislatura.