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Documento vigente: Testo Originale

Regolamento 14 ottobre 2019, n. 5

Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 (Norme in materia di energia)).

Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 ottobre 2019

Art. 4
"
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche
".
2. Il comma 4 è abrogato
3. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"
5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13.
".