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Documento vigente: Testo Originale

Regolamento 26 settembre 2018, n. 4

Modifiche al regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).

Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 ottobre 2018

Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))
1. Il comma 5 dell’articolo 4 del regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) è sostituito dal seguente:
5. L’iscrizione alle Unità di gestione da parte dei cacciatori di selezione avviene mediante la consegna all’A.T.C./C.A. dell’apposito modulo predisposto dalla Regione, debitamente compilato e sottoscritto. L’iscrizione a più Unità di gestione della medesima specie nello stesso A.T.C./C.A. è possibile solo in presenza di posti liberi nelle graduatorie di cui alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 4; in tale caso, il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 è attribuito per una sola Unità di gestione.
”.
2. Alla lettera a) del comma 7 dopo le parole “
al prelievo
” sono inserite le seguenti: “
di cui all’articolo 8
”.