Regolamento 26 settembre 2018, n. 3
Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).
Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 ottobre 2018
Art. 1
(Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))
1. Al comma 7 dell’articolo 8 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), dopo le parole “
precedenti l’azione di caccia.
” è inserito il seguente periodo: “L’ATC/CA disciplina le modalità per l’eventuale annullamento dell’invito.
”.2. Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“
8. Per l’intera giornata di caccia, gli invitati e la squadra invitata fanno parte della squadra ospitante a tutti gli effetti.
”.3. Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“
8 bis. L’ATC/CA, anche d’intesa con ATC/CA limitrofi, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti. Nel caso di battute congiunte tra squadre appartenenti a diversi ATC/CA, i componenti delle stesse dovranno essere iscritti ad entrambi gli ATC/CA. Ambedue le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti ed invitati giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma dell’organizzazione della battuta all’ATC/CA competente entro le ventiquattr’ore precedenti l’azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l’eventuale annullamento della battuta.
”.4. Al comma 9 la parola “
fosforescente
” è soppressa.