Art. 9.
(Verifiche)
1. Ai fini dell’effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell’allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo. In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.
(5) Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.
4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all’articolo 10.
5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l’esito della verifica si considera negativo.
7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustifichino le non conformità, dimostrandone la correttezza, l’esito della verifica si considera positivo.
8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l’edificio/unità immobiliare oggetto dell’attestato di prestazione energetica.
9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l’esito della verifica si considera negativo.
10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’
art. 8 della l.r. 56/2009 .
12. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell’APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l’altro, il rilievo dell’immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell’edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l’eventuale relazione di progetto di cui all’
articolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.