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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018

Art. 5.
(Procedure per la trasmissione dell’APE al SIAPEL)
1. L’attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all’appendice B) al Sito esternodecreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 , (Adeguamento del Sito esternodecreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l’applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul sito web istituzionale della Regione.(24)

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul sito web istituzionale della Regione.(25)

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve :
a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
c) pagare il contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica.
5. A protocollazione avvenuta, l'APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.
6. SIAPEL crea un file "ricevuta" con estensione pdf avente i seguenti contenuti:
a) nome, cognome e numero di iscrizione nell'elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
b) anno e codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica;
c) data e numero del protocollo dell’attestato di prestazione energetica;
d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.
7. Il file "ricevuta" è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.
8. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.
9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l’apposita funzione presente nel SIAPEL.
10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file "ricevuta" di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell’attestato di prestazione energetica.
11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 in relazione alle modifiche al presente articolo apportate dalla citata legge regionale.

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Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .