Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018

Art. 20.
(Criteri per la programmazione delle ispezioni)
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: (50)

Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

a) impianti non accatastati ed impianti accatastati per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all’allegato H o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; (51)

Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 in relazione alle modifiche al presente articolo apportate dalla citata legge regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .