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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018

Art. 17.
(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 8 del D.P.R. 74/2013 , sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall’Sito esternoarticolo 8 del D.P.R. 74/2013 , e secondo le cadenze indicate nell’allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’ Sito esternoarticolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 , per gli impianti alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.(43)

Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all’articolo 18.
6. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, oltre i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.(11)

Comma sostituito dall'art. 7 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 in relazione alle modifiche al presente articolo apportate dalla citata legge regionale.

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Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .