Art. 17.
(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’
articolo 8 del D.P.R. 74/2013 , sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall’
articolo 8 del D.P.R. 74/2013 , e secondo le cadenze indicate nell’allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’
articolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 , per gli impianti alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
(43) Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.
4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all’articolo 18.
6. Ai sensi dell'
articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore,
oltre i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.
(11) Comma sostituito dall'art. 7 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.