Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018

Art. 15.
(Compiti del Responsabile dell’impianto termico)
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell’impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all’allegato D, informa l’Autorità competente:
a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 4, del DPR 74/2013 , entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quinquies, della I. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.(10)

Comma sostituito dall'art. 6 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

3. Il responsabile dell’impianto termico è tenuto:
a) a provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare, a consegnare l’insieme della documentazione afferente l’impianto termico all’avente causa;
b) a inviare all’Autorità competente:
1) apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo il modello di cui all’allegato E, in caso di disattivazione globale o parziale dell’impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione; una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d’impianto;
2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico nei casi previsti dall’articolo 23, comma 8, redatta secondo il modello di cui all’allegato F. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento;
c) In caso di riattivazione di impianto disattivato, a richiedere l’intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell’impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica, e ad inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica; in tal caso la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo, se ancora in corso di validità ai sensi dell’articolo 19; (34)

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

d) consentire l’ispezione dell’impianto termico da parte dell’ispettore inviato dall’Autorità competente, firmando, per presa visione, il rapporto di prova di cui all’allegato L compilato al termine delle operazioni;(35)

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. In caso di nuovo responsabile (es.: nuovo proprietario, occupante o amministratore di condominio), quest’ultimo è tenuto a comunicare, entro 30 giorni il subentro all’Autorità competente, utilizzando il modulo di cui all’Allegato G; tale obbligo opera anche nel caso in cui il responsabile precedente abbia delegato un terzo responsabile ai sensi del comma 1.(36)

Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4 bis. Le Autorità competenti aggiornano i dati sul CAITEL inserendo i contenuti delle dichiarazioni di cui agli allegati D, E e G rispettivamente richiamati ai commi 1, 3 e 4. (37)

Comma inserito dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all’Sito esternoarticolo 6 del D.P.R. 74/2013 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 in relazione alle modifiche al presente articolo apportate dalla citata legge regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .