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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018

Art. 10.
(Sopralluoghi)
1. La data e l’orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell’immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell’esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche. (6)

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell’edifico/unità immobiliare oggetto dell’APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell’impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l’accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L’accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli edifici di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE. (29)

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13. (8)

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell’APE oggetto di verifica, individuate nell’allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al calcolo della prestazione energetica dell’edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all’articolo 8, comma 1.
8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell’allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell’allegato B, l’assegnazione all’APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l’entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell’allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell’APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l’esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell’APE risulti superiore al valore limite, l’esito della verifica si considera negativo.
13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l’APE decade e, ai sensi dell’articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15, Sito esternocomma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
14. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 in relazione alle modifiche al presente articolo apportate dalla citata legge regionale.

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Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .