Art. 10.
(Sopralluoghi)
1. La data e l’orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell’immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell’esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
(6) Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell’edifico/unità immobiliare oggetto dell’APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell’impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l’accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L’accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli
edifici di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE.
(29) Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.
5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13.
(8) Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell’APE oggetto di verifica, individuate nell’allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al calcolo della prestazione energetica dell’edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all’articolo 8, comma 1.
8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell’allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell’allegato B, l’assegnazione all’APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l’entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell’allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell’APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l’esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell’APE risulti superiore al valore limite, l’esito della verifica si considera negativo.
14. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.