Regolamento 28 dicembre 2017, n. 6
Regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua.
Bollettino Ufficiale n. 2 del 17 gennaio 2018
Art. 20.
(Modifiche al regolamento regionale 14 ottobre 2013, n. 7 (Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”)
1. Al regolamento regionale n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“
3bis. Qualora l’occupazione occasionale non superi i cinque giorni non è corrisposto il deposito cauzionale.
”;b) al comma 2 dell’articolo 6 le parole “
fatto salvo il caso di cui all’
articolo 91, c. 1 lett. g) l.r. 18/1999 ” sono soppresse;c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
“
2bis. Nel caso in cui l’autorità procedente sia diversa dall’ente concedente viene rilasciata l’autorizzazione idraulica nell’ambito della conferenza di servizi mentre la concessione demaniale è rilasciata successivamente.
”d) dopo il comma 1 dell’articolo 9 è inserito il seguente:
“
1bis. Nel caso di derivazioni idriche, la durata della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico coincide con quella della concessione a derivare.
”;e) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è inserito il seguente:
“
1bis. In ogni caso la concessione di utilizzo dei beni demaniali può essere proseguita fino alla decisione espressa purché il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni.
”.