Regolamento 31 maggio 2016, n. 5
Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2016
Articolo 9
(Caposquadra)
1. Il caposquadra organizza e dirige la squadra e ha la responsabilità della corretta esecuzione dell’azione di caccia.
2. Restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso.
3. Il caposquadra collabora con gli A.T.C./C.A. e gli uffici regionali per l’attuazione di tutti gli interventi di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale anche oltre la stagione di caccia (monitoraggi, interventi di controllo ed altro).
4. Il caposquadra:
a) organizza la tabellazione dell’area dove si svolge l’azione di caccia giornaliera, secondo le modalità di cui all’articolo 8 comma 2;
b) controlla che i partecipanti alla battuta, all’inizio della stessa, siano muniti di un capo di abbigliamento ad alta visibilità;
c) compila e reca con sé, durante la battuta di caccia, anche in forma digitale, il foglio giornaliero del Registro di squadra, in cui sono indicati sia i componenti sia gli invitati, dei quali certifica la presenza;(5)
d) registra a fine giornata gli eventuali capi abbattuti nell’apposito spazio del foglio giornaliero;
e) esibisce il foglio giornaliero su richiesta degli agenti preposti alla vigilanza;
f) cura la trasmissione alla Regione, anche avvalendosi dell’A.T.C./C.A., del foglio del Registro di squadra relativo all’ultima uscita effettuata, debitamente compilato in ogni sua parte, entro i due giorni lavorativi successivi all’effettuazione dell’azione di caccia, anche in caso di uscita senza abbattimento di cinghiali. Al foglio giornaliero sono allegate le eventuali schede biometriche dei capi abbattuti.
5. In caso di assenza del caposquadra la responsabilità organizzativa, nonché tutti gli adempimenti di cui al presente articolo, competono ad uno dei due vice caposquadra.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .
Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .
Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .