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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 31 maggio 2016, n. 5

Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2016

Articolo 7
(Formazione ed organizzazione delle squadre)
1. Entro il 20 agosto di ogni anno i cacciatori devono presentare istanza all’A.T.C./C.A. dove intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, su apposito modulo predisposto dalla Regione, ed entro la data di effettivo avvio del prelievo venatorio del cinghiale devono iscriversi all’A.T.C./C.A. stesso per la costituzione in squadre sulla base dei criteri stabiliti dai commi successivi. (14)

Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

2. L’istanza deve riportare i nominativi del caposquadra, dei due vice caposquadra e degli altri componenti, corredati da luogo e data di nascita, comune di residenza, numero di licenza di caccia e firma di adesione di ciascuno, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dal Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Non possono essere ammessi alla caccia al Cinghiale in forma collettiva i soggetti sanzionati in via definitiva, anche in caso di pagamento in misura ridotta, oblazione o patteggiamento, per l’esercizio di caccia agli ungulati non autorizzato o per l’esercizio di caccia agli ungulati o ad altri mammiferi con uso di mezzi non consentiti, nei 3 anni successivi alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. In caso di recidiva, il periodo di esclusione è 6 anni.
4. Chi incorre nelle violazioni di cui al comma 3 o abbia immesso cinghiali o altri ungulati senza autorizzazione non può svolgere il ruolo di caposquadra o vice caposquadra per la durata di 6 anni.
5. Le squadre, di tutte e quattro le province liguri, sono formate inderogabilmente da un numero minimo di 15 componenti. Il caposquadra e i due vice, nonché almeno il 50% dei restanti componenti, devono essere residenti in Liguria. Ciascun cacciatore può essere iscritto come componente effettivo in una sola squadra. E’ fatta salva la possibilità di partecipare all’azione di caccia di un’altra squadra in qualità di invitato, senza ulteriori oneri aggiuntivi. L’appartenenza a ciascuna squadra dovrà essere riportata nello spazio del tesserino regionale ove sono previste le forme di caccia specialistica con annotazione del numero della squadra. (15)

Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

6. La squadra è validamente costituita se almeno il caposquadra o uno dei vice caposquadra è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del Cinghiale. Gli A.T.C./C.A. possono prevedere la presenza all’interno di ogni squadra di almeno un componente in possesso dell'abilitazione di biometrista, ai fini della rilevazione dei dati e della compilazione dell’apposita scheda biometrica.
7. Qualora la squadra intenda utilizzare anche la tecnica della girata, l’istanza deve contenere i nominativi dei conduttori di cane limiere abilitati e la dichiarazione di avere la disponibilità di almeno un cane limiere.
8. La squadra può cacciare solo all’interno della zona assegnata, all’interno dell’A.T.C./C.A. di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 8, comma 7.
9. Tutti i componenti della squadra sono tenuti a collaborare ai seguenti interventi di gestione programmati dagli A.T.C./C.A.:
a) monitoraggi annuali, su aree campione, della consistenza della specie;
b) interventi di controllo;
c) altre azioni finalizzate alla gestione, al monitoraggio sanitario della specie e alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali (interventi dissuasivi, miglioramento ambientale, attività di prevenzione).
10. Le squadre nuove devono essere composte esclusivamente da cacciatori che negli ultimi 3 anni non risultino iscritti in nessuna squadra al cinghiale della Regione Liguria.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera cosi modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .