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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 31 maggio 2016, n. 5

Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2016

Articolo 5
(Compiti dell’A.T.C./C.A.)
1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C./C.A. di cui all’articolo 20 della L.R. 29/94 :
a) predispone la zonizzazione integrale del territorio per l’esercizio della caccia al Cinghiale in forma collettiva, su cartografia in scala 1:25.000, da elaborarsi per distretti di gestione, come definiti all’articolo 6. Le eventuali modifiche alla zonizzazione sono presentate alla Regione entro il 20 settembre di ogni anno;(10)

Lettera cosi modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

b) riceve le domande dei soggetti che intendono costituirsi in squadre, stabilendo le modalità e i tempi di presentazione delle stesse, che non dovranno superare il 20 agosto di ogni anno;(11)

Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

c) assegna le zone di caccia alle singole squadre;
d) definisce eventuali rotazioni tra le squadre rispetto alla zona di caccia assegnata in via primaria, per motivate esigenze gestionali;
e) gestisce le eventuali controversie in merito all’organizzazione del prelievo del Cinghiale in forma collettiva;
f) invia alla Regione, entro il 20 settembre, i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia in scala 1:25.000 della zona di caccia assegnata, nonché le indicazioni relative ad eventuali rotazioni;(12)

Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

g) organizza corsi di specializzazione venatoria per la caccia al cinghiale, anche avvalendosi delle Associazioni venatorie;
h) organizza il recupero dei capi feriti, secondo le modalità di cui all’articolo 8 comma 12;
i) predispone e consegna alle squadre il Registro di squadra, sulla base di un modello concordato con la Regione;
j) prevede l’eventuale istituzione di punti di raccolta (“punti di presa”), nel numero massimo di due per squadra, comunicandone la localizzazione alla Regione prima dell’avvio della stagione venatoria e gli orari (non inferiori alla mezz’ora) in cui è garantita presso gli stessi la presenza della squadra per eventuali controlli;
k) organizza le attività di monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 3.
2. I Presidenti degli A.T.C./C.A., nel corso della stagione venatoria e a seguito di segnalazioni circostanziate da parte di Enti o Organizzazioni Professionali Agricole relative a situazioni di criticità legate alla presenza di cinghiali sul territorio venabile, segnalano alla squadra che agisce nella zona interessata la necessità di effettuare una o più battute. In caso di inerzia i Presidenti dispongono l’intervento, nelle prime giornate di caccia utili e anche per più battute, da parte di un’altra squadra.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera cosi modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .