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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 31 maggio 2016, n. 5

Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2016

Articolo 4
(Attività propedeutiche al prelievo venatorio)
1. Al fine di predisporre i contingenti massimi di capi prelevabili di cui all’articolo 3 comma 1 lett. a) e i piani di prelievo selettivo, la Regione acquisisce gli elementi conoscitivi concernenti le popolazioni di Cinghiale mediante l’esecuzione nel corso dell’anno di un’opportuna attività di monitoraggio.
2. Il monitoraggio del Cinghiale è effettuato mediante l’analisi dei seguenti dati:
a) abbattimenti effettuati durante la stagione venatoria precedente;
b) risarcimenti corrisposti, suddivisi per Comune, località, mese e anno, per i danni arrecati alle colture agricole e alle opere;
c) segnalazioni di presenza e/o criticità.
3. I dati ottenuti dalle analisi di cui al comma 2 possono essere ulteriormente integrati, in particolare con quelli discendenti da monitoraggi alle governe organizzati dagli A.T.C./C.A..

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera cosi modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .