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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 31 maggio 2016, n. 5

Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2016

Articolo 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, con decreto dirigenziale:
a) approva annualmente, sulla base dei dati acquisiti con l’attività di cui all’articolo 4, i contingenti massimi di capi prelevabili, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all’articolo 51 della L.R. 29/94 ;
b) prende atto della formazione delle squadre validamente costituite per l’esercizio della caccia al Cinghiale nelle zone assegnate dall’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o dal Comprensorio Alpino (C.A.), sulla base della vigente zonizzazione;
c) abilita i cacciatori che abbiano effettuato specifici corsi riconosciuti dalla Regione e rilascia le certificazioni di equipollenza.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .

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Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera cosi modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .